Il Consiglio Universitario Nazionale, viste le disposizioni con le quali l’art.1, comma 10-octies della l. 25 febbraio 2016, n.21 autorizza la proroga, sino al 31 dicembre 2016, dei contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b), rileva come questa possibilità veda vanificato l’intento di rimediare agli effetti distorsivi determinati dal mancato espletamento dell'ASN nel biennio 2014-2015, a causa dell'esclusione di chi, in base alle modifiche apportate all’art.16 della l. n.240/2010 dal d.l. n.90/2014, avrebbe avuto titolo a partecipare all'ASN se quelle tornate si fossero svolte.
Raccomanda perciò che la proroga sia autorizzata per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di conseguire l’Abilitazione e chiede che la legittimazione a partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia riconosciuta a tutti gli studiosi in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale, come già richiesto con propria Raccomandazione del 26 marzo 2014.