Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che l’istituto della chiamata diretta, previsto testualmente dall’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, non può considerarsi utilizzabile ai fini della copertura di posizioni di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010. Inoltre, ipotizza che il Ministero potrebbe proporre un intervento normativo volto a chiarire che gli Atenei possono utilizzare, per le suddette finalità, le figure contrattuali di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter.
Sessione n.375 del 22/07/2025